Il nostro lavoro è quello di aiutarti a presentare una domanda di cittadinanza completa in ogni sua parte.
Questo ti garantisce di ottenere la cittadinanza nel minor tempo possibile e senza problemi.
È proprio a causa di una documentazione incompleta o inesatta che molti cittadini stranieri si vedono negare la cittadinanza.
Questo con noi non succederà perché il nostro studio legale è specializzato nell’aiutare i cittadini stranieri ad ottenere la cittadinanza.
Un cittadino straniero o apolide può richiedere la cittadinanza italiana dopo aver sposato un cittadino italiano.
Questo è stabilito dall’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Esistono alcune condizioni da rispettare affinché la cittadinanza venga concessa.
Questi tempi si dimezzano nel caso in cui ci siano figli nati o adottati dai coniugi.
Per i coniugi di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione il calcolo del termine di due anni di residenza legale in Italia o tre all’estero deve avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge.
Esistono 2 casistiche principali che possono portare al rigetto della domanda:
Se il cittadino è residente in Italia la domanda va presentata presso la Prefettura del luogo di residenza, mentre se si risiede all’estero la domanda andrà presentata presso l’autorità diplomatica competente.
Pagamento di una marca da bollo da 16€, con versamento tramite PagoPA al momento della presentazione della domanda.
L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.
Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
Si tratta del certificato penale del Paese di origine.
Il certificato penale estero deve attestare i precedenti penali e gli eventuali carichi penali pendenti (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
Alcune prefetture, ma non tutte, esonerano dalla produzione del certificato penale i richiedenti nati in Italia o risiedenti nel nostro Paese, senza interruzioni, da prima del compimento dei 14 anni (l’eventuale esenzione verrà accertata in sede di consulenza).
ATTENZIONE: se il richiedente ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.
È necessaria una fotocopia del passaporto e della carta di identità in corso di validità.
È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
I cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).
L’atto integrale – o copia integrale – è una fotocopia autenticata dell’atto originale.
Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile.
Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.
Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.
Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.
Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.
I moduli per le autocertificazioni saranno consegnate dagli avvocati e dovranno essere compilate e firmate.